FIMMG

Sezione Provinciale di Isernia

Segretario Provinciale Dott. Antonio Tartaglione - Tel. Studio 0865 491549 - Cell. 328 4547807 - e.mail agtartaglione@libero.it

Statuto

STATUTO NAZIONALE

 

FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)

Approvato al 56° Congresso Nazionale della FIMMG

COSTITUZIONE

Articolo 1 – Definizione

1. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - FIMMG - è l'organizzazione sindacale e associazione professionale nazionale dei Medici di medicina generale di assistenza primaria, dei medici comunque convenzionati e dipendenti operanti nel territorio, in ambito extraospedaliero, e di tutti i medici del sistema integrato dell’emergenza sanitaria.

2. La FIMMG è articolata in Federazioni Regionali, Sezioni Provinciali, Sottosezioni di ASL, Settori ed eventualmente, Unità distrettuali.

3. La FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale - è la denominazione aggiornata del Sindacato, della precedente denominazione FIMM - Federazione Italiana Medici Mutualisti -, per adeguamento all'entrata in vigore della Legge di Riforma Sanitaria nº 833 del 23-12-1978, dopo le modifiche statutarie approvate dal 29º Congresso Nazionale Straordinario del 9-11 novembre 1979 a Roma e dopo le modifiche statutarie approvate dal 53° Congresso Nazionale del 3-7 ottobre 2001 a Villasimius (CA), 55° Congresso Nazionale 6-9 novembre 2003 a Salsomaggiore, 56° Congresso Nazionale 7-10 ottobre 2004 a Villasimius

 

PRIMA PARTE

TITOLO I
Principi costitutivi
Struttura organizzativa

Articolo 2 - Principi Costitutivi

1. La FIMMG ha carattere di Sindacato e di Associazione professionale liberi, autonomi ed apartitici e si propone:

a)      la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali dei Medici convenzionati e dipendenti operanti nel territorio;

b)      la stipula di convenzioni, accordi o contratti - e la cura della loro applicazione - con il SSN e/o con altri Enti Istituzioni o Associazioni che eroghino in forme organizzate l'assistenza sanitaria di Medicina Generale;

c)       la promozione di tutte le forme di unità di azione e di collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali delle categorie mediche;

d)      il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali anche ai fini del rafforzamento condiviso del modello di SSN e del miglioramento della organizzazione sanitaria in Italia, della promozione della vita e della sua qualità, dell’educazione sanitaria e dell’immagine della categoria;

e)      l'appoggio, la promozione e la realizzazione delle iniziative mirate alla qualificazione, formazione continua e specifica ed aggiornamento professionale dei Medici di Medicina Generale e di altri soggetti dell’area sanitaria e sociale ed alla ricerca e sperimentazione in medicina generale;

f)         la rappresentanza contrattuale della categoria in veste di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti degli studi medici;

g)      la informazione della categoria anche attraverso l’attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione stessa, dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze;

h)       l’assistenza e il patrocinio nei confronti dei propri iscritti e di soggetti terzi nell’ambito socio sanitario anche attraverso organismi da essa promossi e controllati.

2. L’organo di stampa nazionale della Federazione “Avvenire Medico” ha un direttore responsabile nominato dal Segretario Generale Nazionale sentita la Segreteria Nazionale.

3. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al presente articolo può costituire o aderire a società, associazioni e fondazioni e definire apposite strutture interne attivate con specifici regolamenti proposti dall’Esecutivo e approvati dal Consiglio Nazionale. La FIMMG per il raggiungimento degli scopi sopra elencati potrà avvalersi, sentito il Consiglio Nazionale, dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

4. La FIMMG può acquisire entrate derivanti da partecipazione, in via originaria o successiva, in società il cui oggetto sociale sia comunque strumentale alla realizzazione degli obiettivi della Federazione.

 

Articolo 3- Struttura Organizzativa

1. La FIMMG rappresenta i medici dell’assistenza primaria ed è inoltre articolata in diversi settori che rappresentano i comparti funzionali, in cui operano i Medici nel territorio, sia nell’ambito del SSN, sia in quello di altre forme organizzate di erogazione dell’assistenza sanitaria.

2. I Settori nei quali è articolata la FIMMG sono costituiti:

a)      dai Medici della Continuità assistenziale;

b)      dai Medici di Emergenza Sanitaria;

c)       dai Medici della Dirigenza Medica Territoriale e delle attività territoriali programmate;

d)      dai Medici in corso di formazione in Medicina generale e quelli in possesso dell’attestato specifico in Medicina generale ai sensi del D.L. 256/91, purché non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il SSN o con altri organismi pubblici e privati.

3. Ulteriori Settori potranno essere introdotti, previa delibera del Consiglio Nazionale,  purché per ognuno di essi esista un riconosciuto rapporto professionale con il SSN o con altri organismi pubblici e privati, per i medici operanti nel territorio o siano pensionati.

4. I  Settori indicati al precedente punto 2, sono denominati:

a)      FIMMG Continuità Assistenziale

b)      FIMMG Emergenza Sanitaria

c)       FIMMG Dirigenza Medica Territoriale

d)      FIMMG Medici in Formazione

5. L'ordinamento della FIMMG è ispirato ai seguenti principi:

a)      L’iscrizione è volontaria e riservata ai medici di cui all’art. 1 , comma 1 compresi i medici operanti nel sistema integrato di Emergenza Sanitaria a qualunque titolo e si acquisisce, previa deliberazione del Consiglio Provinciale competente, con il pagamento della quota sociale. Il pagamento della quota dà diritto al rilascio della tessera da parte della Segreteria Nazionale competente ed all'acquisizione dei diritti sociali, compresi l’elettorato attivo e passivo nel rispetto dei disposti del presente statuto.

b)      Ogni iscritto partecipa con uguale diritto, direttamente o mediante delegati, alle delibere sindacali ed è eleggibile alle cariche direttive.

c)       Tutte le cariche sono elettive  o di nomina nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto.

d)      In ogni organismo è garantita la più ampia libertà di espressione ed il diritto di sostenere qualsiasi opinione all'interno della organizzazione, nel rispetto dei principi democratici.

e)       I dirigenti della FIMMG a qualsiasi livello, eletti, nominati o designati alle rispettive cariche hanno il dovere morale di valutare se il proprio coinvolgimento in attività di promozione, avvio, partecipazione ad associazioni, enti, gruppi istituzionali, società di rilevanza nazionale, regionale, provinciale, aziendale e locale operanti in ambiti sociali e/o sanitari individuati tra quelli afferenti agli scopi statutari della FIMMG (art. 2) sia in contrasto con le norme statutarie a livello centrale o periferico. I responsabili dei vari livelli istituzionali del Sindacato potranno, secondo le rispettive competenze e nel rispetto della libertà individuale di espressione e di associazione, invitare i singoli dirigenti a rimuovere eventuali situazioni in contrasto con le norme statutarie.

6. Possono mantenere l’iscrizione alla FIMMG gli iscritti che, per pensionamento, cessano l’attività. Per tali Medici la quota di iscrizione è determinata nella misura che sarà stabilita autonomamente dalle Sezioni provinciali; la quota nazionale è determinata nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale Generale. Essi mantengono, tutti i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto; comunque la loro presenza negli organismi statutari elettivi di livello nazionale, regionale e provinciale non può superare il venti per cento del numero dei membri previsti in ciascuno di detti organismi. Nel caso in cui la percentuale dei Medici pensionati iscritti al Sindacato superi il cinque per cento del totale degli iscritti, dovrà  essere costituito uno specifico Settore. In assenza di specifico settore gli iscritti  pensionati possono essere aggregati in una struttura regolamentata.

 

Articolo 4 - Sede

1. La sede legale e sociale della FIMMG è a Roma.

 

Articolo 5 - Statuti Periferici

1. Le Federazioni Regionali, le Sezioni Provinciali ed i Settori della FIMMG adottano lo Statuto tipo per gli organi periferici, previsto dalla seconda parte del presente documento.

2. Le Federazioni Regionali, le Sezioni Provinciali ed i Settori possono adottare Statuti propri, purché non in contrasto con le norme ed i principi di quello nazionale.

3. Nel caso previsto al precedente punto 2 gli Statuti devono essere inviati alla Segreteria Nazionale per il preventivo giudizio di congruità e diverranno operativi solo dopo la relativa approvazione da parte della stessa. La Segreteria Nazionale si esprime nel corso della prima seduta utile ed il segretario generale nazionale dà comunicazione alla sezione interessata della deliberazione adottata. Il rigetto della proposta di modifica dello Statuto deve essere accompagnato dalle relative motivazioni.

4. Anche in caso di modifiche agli Statuti vigenti adottate a livello regionale e provinciale si applica quanto previsto al precedente punto 3.

 

Articolo 6 – Rappresentanza

1. La FIMMG rappresenta gli iscritti e la categoria presso la FNOMCeO e gli altri Ordini e Collegi Professionali, le Associazioni delle altre categorie a carattere nazionale, le Società Professionali Mediche, gli Organi del SSN, ogni legittima autorità costituita ed in ogni caso in cui tale rappresentanza sia richiesta.

 

Articolo 7 – Organi Centrali e Periferici

1. Organi Centrali della FIMMG sono:

a)      Il Congresso Nazionale,

b)      Il Consiglio Generale Nazionale

c)       La Segreteria Generale Nazionale

d)      Il Presidente del Sindacato,

e)      Il Segretario Generale Nazionale,

f)         L’ Esecutivo Generale Nazionale,

g)      Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,

h)       Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

i)         Il Consiglio Nazionale di Settore

j)         La Segreteria e l’Esecutivo Nazionale di Settore

k)       Il Segretario Nazionale di Settore,

2. Organi periferici della FIMMG sono:

a)      Le Federazioni Regionali Generali e di Settore sono articolate in:

1.      Assemblea Regionale Generale e di Settore,

2.      Consiglio Regionale Generale e di Settore,

3.      Esecutivo Regionale Generale e di Settore,

4.      Segretario Regionale Generale e di Settore,

5.      Collegio Regionale dei Revisori dei Conti Generale e di Settore

b)      Le Sezioni Provinciali Generali e di Settore  sono articolate in:

1.      Assemblea Provinciale Generale e di Settore,

2.      Presidente Provinciale Generale e di Settore, ove previsto,

3.      Consiglio Direttivo Provinciale Generale e di Settore,

4.      Esecutivo Provinciale Generale e di Settore,

5.      Segretario Provinciale Generale e di Settore,

6.      Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti Generale e di Settore,

7.      Collegio Provinciale dei Probiviri Generale e di Settore.

c)       Le Sottosezioni di ASL sono articolate in:

1.      Assemblea di ASL Generale e di Settore ,

2.      Consiglio di ASL Generale e di Settore,

3.      Fiduciario di ASL e di Settore,

d)      Le Unità Distrettuali, sono articolate in:

1.      Assemblea di Distretto Generale e di Settore,

2.      Rappresentante di Distretto Generale e di Settore.

 

TITOLO II
Organi centrali della Federazione

Articolo 8 - Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale della FIMMG è il massimo organo deliberativo del Sindacato ed è costituito dai delegati rappresentanti le Sezioni Provinciali Generali e dai delegati dei Settori Nazionali che, in occasione del Congresso, devono essere eletti preliminarmente dai Consigli Direttivi Generali delle Sezioni provinciali stesse e dai Consigli nazionali dei Settori. I membri dell’Esecutivo, i Segretari Nazionali di Settore, i Segretari Provinciali e di Settore, i Segretari Regionali, e di Settore i Probiviri e i Revisori dei Conti partecipano al Congresso a pieno titolo con diritto di parola .Tutti gli aderenti alla FIMMG in regola con le quote possono, anche se non delegati, iscriversi e partecipare al Congresso Nazionale senza diritto al voto.

2. ll numero dei delegati delle Sezioni provinciali generali e dei Settori Nazionali è proporzionale al numero degli iscritti di ciascuna nella misura di un delegato ogni 50 iscritti, o frazione di 50 superiore a 25, comunque fino ad un massimo di 10 delegati. 

3. In ogni caso, i delegati della Sezione Provinciale Generale o del Settore Nazionale presenti al Congresso esprimeranno la totalità dei voti spettanti alla Sezione o Settore stessi; il numero totale dei voti spettanti a ciascun delegato sarà ottenuto dividendo il numero totale dei voti spettanti alla Sezione o Settore, diviso il numero dei delegati presenti; eventuali resti sono attribuiti al Segretario Provinciale o al Segretario Nazionale del Settore.

4. Esauriti gli interventi dei delegati ufficiali, sarà concessa la parola a tutti i partecipanti, compatibilmente con la disponibilità di tempo definita dalla Presidenza del Congresso.

5. Hanno diritto al voto i soggetti espressamente delegati allo scopo da ciascuna Sezione provinciale e da ciascun Consiglio Nazionale di Settore. Il sistema di votazione è il seguente:

a)      ad  ogni Sezione Provinciale generale sono attribuiti dieci voti e ad ogni Settore nazionale sono attribuiti venti voti

b)      in aggiunta a quelli previsti alla precedente lettera a), ogni Sezione provinciale generale avrà diritto ad un voto ogni 10 iscritti o frazione superiore a 5 (esclusi gli iscritti appartenenti a Settori) fino a 500; oltre i 500 iscritti, per la quota superiore a 500, ogni sezione avrà diritto ad un voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10;

c)       in aggiunta a quelli previsti alla precedente lettera a), ogni Settore nazionale avrà diritto ad un voto ogni 10 iscritti o frazione superiore a 5 fino a 500 iscritti; oltre i 500 iscritti, per la quota superiore a 500, ogni settore avrà diritto ad un voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10.

6. Alle Sezioni provinciali generali che documentano  un numero di medici di assistenza primaria iscritti alla FIMMG superiore al 50% del numero dei Medici di assistenza primaria esistenti nella provincia spettano 5 voti in aggiunta a quelli previsti al precedente punto 5 del presente articolo.

7. Ai Settori Nazionali che documentano un numero di iscritti superiore al 50% del numero dei Medici di ciascun Settore esistenti nel territorio nazionale, spettano 5 voti in aggiunta a quelli previsti al precedente punto 5 del presente articolo.

 

8. Il numero degli iscritti alla Sezione provinciale Generale e al Settore nazionale verrà determinato dalla Commissione Verifica dei Poteri, prevista dall'ultimo comma del presente articolo, tenendo conto della media degli iscritti di ogni singola Sezione e di ogni singolo Settore nell'ultimo quadriennio, per i quali siano state regolarmente versate le quote sociali, risultanti da adeguata documentazione della Regione o delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento. La documentazione dovrà essere presentata, ove non già inviata alla Segreteria Amministrativa Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri all’atto del suo insediamento. Per esercitare il diritto di voto le Sezioni Provinciali e i Settori nazionali devono inoltre documentare - anche con autocertificazione, salvo controllo - di avere ottemperato, nei tempi previsti, agli obblighi statutari relativi alla legittimità degli Organismi provinciali in carica, agli obblighi di cui all’articolo 41 punto 4, e allo svolgimento del consiglio provinciale generale per la nomina dei delegati congressuali

9. Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce una volta ogni 4 anni  su convocazione del Presidente. Ogni anno si svolgerà il Congresso Nazionale Organizzativo su convocazione del Presidente. Il Congresso Nazionale Ordinario è elettivo.

10. L’avviso di convocazione corredato dall’ordine del giorno dei lavori, proposto dal Segretario Generale Nazionale sentita la Segreteria Nazionale, deve essere inviato ai Segretari Provinciali e ai Segretari  Nazionali di Settore di norma almeno trenta giorni prima della data di inizio del Congresso, a cura del Presidente Nazionale.

11. Qualora si configuri la necessità di discutere altri argomenti aventi carattere di urgenza, il Segretario Generale Nazionale potrà aggiungere nuovi punti all'Ordine del Giorno anche dopo l'invio dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente.

12. E’ prevista la convocazione, da parte del Presidente Nazionale, di un Congresso Straordinario:

1.      per iniziativa del Segretario Generale Nazionale;

2.      su deliberazione a maggioranza qualificata dei 2/3 della Segreteria Nazionale;

3.      su richiesta di almeno un terzo dei Segretari Generali Provinciali delle sezioni in regola con il pagamento delle quote e/o Segretari Nazionali di Settore.

In tale caso, il Presidente Nazionale dovrà convocare il Congresso Straordinario entro sessanta  giorni dalla relativa richiesta o deliberazione.

13. La comunicazione dell’ordine del giorno dei lavori è obbligatoria anche nella convocazione del Congresso straordinario.

14. I Congressi Nazionali Organizzativi, i Congressi Nazionali Ordinari e gli eventuali Congressi Straordinari sono validi se risulta regolarmente iscritto, al controllo della Commissione Verifica Poteri, un numero di Sezioni e Settori rappresentanti almeno  un terzo del totale degli iscritti alla FIMMG.

15. Il Congresso Nazionale procede all'elezione:

a)      Dell’Ufficio di Presidenza del Congresso composto da 2 membri da affiancare al Presidente del Sindacato.

b)      Della Commissione elettorale composta di 11 membri, la quale dirige le operazioni elettorali, questa nomina tra i membri stessi un Responsabile Coordinatore e proclama gli eletti.

16. Il Congresso Nazionale Ordinario ha il compito di:

a)      Definire le linee politiche e programmatiche complessive e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si propone.

b)      Eleggere il Presidente del Sindacato. Per l'elezione del Presidente del Sindacato le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del secondo giorno del Congresso. Le candidature debbono essere presentate con firma di almeno 25 Segretari Provinciali Generali e/o Segretari Nazionali di Settore. Nel caso in cui vi siano più candidati, la votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal precedente comma 5 del presente articolo. Viene eletto Presidente il candidato che ha raggiunto almeno il 51% dei voti espressi. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale percentuale si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno avuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui vi sia un solo candidato,  si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione, a condizione che non  si oppongano almeno 10 Segretari Provinciali Generali.

c)       Eleggere il Segretario Generale Nazionale. Per l'elezione le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del secondo giorno del Congresso presentate con firma di almeno 25 Segretari Provinciali generali e/o Segretari Nazionali di Settore. La votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene su unica scheda su cui viene indicato il Segretario Nazionale Generale, a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal precedente comma 5 del presente articolo. Viene eletto alla carica di Segretario Generale Nazionale chi ha raggiunto almeno il 50% dei voti espressi più uno. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale percentuale si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno avuto il maggior numero di voti. I candidati a Segretario Generale Nazionale indicano al momento della candidatura i rimanenti componenti dell’Esecutivo come indicati dal successivo art. 14. Questi risulteranno nominati contestualmente all’elezione del Segretario Generale Nazionale.

d)      Ratificare la nomina dei componenti l’Esecutivo sostituiti per uno dei motivi previsti al successivo art. 10, punto 5

e)      Eleggere 3 membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 16) e 5 membri del Collegio dei Probiviri (art. 17); sono eleggibili a tale carica tutti gli iscritti da almeno cinque anni  alla FIMMG, previa autocertificazione di detta ultima condizione.

f)         Per le elezioni delle cariche previste alla precedente lettera e) la votazione avverrà indicando su ogni scheda fino ad un massimo di 3 preferenze per i Revisori dei Conti; i primi tre candidati assumeranno la carica di membro effettivo, mentre i successivi due quella di membro supplente. Per il Collegio dei Probiviri ogni elettore potrà indicare fino ad un massimo di 5 preferenze e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

g)      Deliberare sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento del Sindacato o di Settori dello stesso, decidendo la destinazione dei fondi residui.

17. Le deliberazioni del Congresso Nazionale vengono prese a maggioranza dei voti rappresentati al Congresso ad eccezione di quanto previsto alla lettera h) del comma precedente, per il quale si richiede un numero dei voti pari ai 2/3 di quelli rappresentati al Congresso.

18. La Commissione Verifica dei Poteri è composta dal Segretario Amministrativo Nazionale, che la presiede, dai Revisori dei Conti e dai membri del Collegio dei Probiviri presenti. La Commissione è validamente insediata se sono comunque presenti più della metà dei suoi componenti.  In caso di assenza di oltre il 50% dei componenti, la Commissione verifica dei Poteri sarà  composta dal Segretario Amministrativo Nazionale più i 5 iscritti più anziani presenti al momento dell’insediamento della stessa, purché delegati. La Commissione Verifica poteri si insedia il giorno precedente l’apertura ufficiale del Congresso.

 

Articolo 9 - Il Presidente del Sindacato

1. È garante dello Statuto, convoca e presiede personalmente il Congresso Nazionale. In tale sede in caso di impedimento è sostituito da un delegato dell’Ufficio di Presidenza eletto dal Congresso.

2. Il Presidente del Sindacato convoca, presiede - personalmente o tramite un suo delegato - i Consigli Nazionali Generali e di Settore. Partecipa alla Segreteria Generale Nazionale e di Settore, all’Esecutivo Generale Nazionale e agli Esecutivi Nazionali di Settore.

 

Articolo 10 - Il Segretario Generale Nazionale

1. Il Segretario Generale Nazionale ha la rappresentanza legale e giuridica  del Sindacato compresi tutti i Settori che ne fanno parte. Dispone della firma sociale e provvede ad ogni altra incombenza prevista dal precedente articolo 6.

2. Il Segretario Generale Nazionale può delegare in tutto o in parte ai Segretari Nazionali di Settore la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza.

3. I Segretari Nazionali dei Settori sopra citati, partecipano attivamente alle trattative in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti nazionali, inerenti i settori.

4. Il Segretario Generale Nazionale nomina, fra i due Vice Segretari Nazionali Generali, un Vicario, cui può delegare in tutto o in parte i propri poteri, e che, in caso di impedimento, lo surrogherà.

5. Il Segretario Generale Nazionale può nominare, salva approvazione del Consiglio Nazionale, un nuovo componente l’Esecutivo, in sostituzione di altro decaduto per dimissioni, impedimento, sfiducia del Segretario Generale Nazionale o del Consiglio Nazionale. La nomina del sostituto, dovrà in ogni caso essere ratificata dal primo Congresso Nazionale successivo.

6. Il Segretario Generale Nazionale può invitare all’Esecutivo, alla Segreteria Nazionale e al Consiglio Nazionale esperti in problematiche di specifico interesse del Sindacato.

 

TITOLO III
Organi nazionali

Articolo 11 - Il Consiglio Generale Nazionale - Composizione

1. Dopo il Congresso nazionale è il massimo organo nazionale deliberante ed è presieduto dal Presidente del Sindacato o dal suo delegato.

2. È composto da:

a)     il Presidente del Sindacato;

b)     il Segretario Generale Nazionale;

c)      i componenti l’Esecutivo Generale Nazionale;

d)     I Segretari  Nazionali dei Settori, che possono delegare uno dei Vice segretari;

e)     i Segretari Generali Regionali, che possono delegare un loro rappresentante  purché membro dell'Esecutivo Generale Regionale;

f)        i Segretari Generali delle Sezioni Provinciali, che possono delegare un loro rappresentante purché membro del Consiglio Direttivo Provinciale;

g)     i Revisori dei Conti Nazionali e i Probiviri nazionali, senza diritto al voto.

3. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale, a condizione di essere ancora iscritti al Sindacato, gli ex-Presidenti e gli ex-Segretari Generali Nazionali, gli ex Segretari Nazionali di Settore e gli ex-Vicesegretari Nazionali con almeno 6 anni consecutivi di esercizio della carica nella FIMMG.

4. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale, se iscritti alla FIMMG, il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO.

 

Articolo 12 - Il Consiglio Generale Nazionale - Funzioni e prerogative

1. Il Consiglio Nazionale, in aderenza agli indirizzi congressuali, è l'organo direttivo, di guida e rappresentanza del Sindacato.

2. Il Consiglio Nazionale:

a)      discute e delibera sulla politica generale del Sindacato e sulle questioni ad esso proposte dai suoi componenti;

b)      determina l'ammontare delle quote associative nazionali;

c)       approva il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'esercizio successivo;

d)      decide i criteri dei rimborsi e l’entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Sindacato;

e)      approva la nomina dei componenti dell’Esecutivo Generale Nazionale nei casi previsti al precedente articolo 10, n. 4 e 5

f)         designa, su proposta del Segretario Generale Nazionale, i candidati nazionali dell’Assistenza Primaria e della Continuità assistenziale o Emergenza Sanitaria per la consulta ENPAM per la Medicina Generale, nonché i candidati nazionali in tutti gli organi elettivi per la medicina generale necessari

g)      approva tutti i regolamenti ritenuti necessari;

h)       dispone il commissariamento delle Sezioni Provinciali Generali e/o dei singoli Settori; delle Federazioni Regionali Generali e/o dei Singoli Settori; dei Settori Nazionali, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto

i)         deferisce al Collegio dei Probiviri i membri di organi direttivi, ritenuti responsabili di violazioni, secondo le modalità previste da apposito regolamento, proposto alla sua approvazione dalla Segreteria Nazionale

3. Il Consiglio Nazionale, nei casi ritenuti necessari, può esprimere, con la maggioranza del 50% dei voti rappresentati + 1, la propria sfiducia nei confronti del Segretario Generale Nazionale; in tal caso, il Presidente ha l’obbligo di convocare entro sessanta giorni un Congresso Nazionale Straordinario, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Segretario e la nomina del nuovo Esecutivo

4. Con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, il Consiglio Nazionale potrà esprimere la sfiducia nei confronti di singoli componenti l’Esecutivo, che verranno sostituiti secondo quanto previsto ex art. 10 punto 5

5. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle Sezioni  Provinciali Generali e dei Settori. Qualora una Sezione o un Settore dimostrino di essere nella palese incapacità di funzionare il Consiglio Nazionale può nominare un Commissario al fine di esaminare la situazione.

6. Il Commissario indicato al precedente comma avrà poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni della Consiglio Nazionale entro il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale termine e non essendosi determinata la regolarizzazione della situazione, il Commissario riferirà al Consiglio Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati i fatti ed esperite le indagini ritenute necessarie, potrà decidere lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione o del Settore interessato e la nomina di un Commissario incaricato di indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività e di imparzialità, entro il termine massimo di sei mesi, a partire dal giorno del ricevimento dell'incarico.

7. Qualora negli organismi direttivi di Sezione Provinciale, Federazione Regionale o di un Settore si manifestino dei contrasti tali da determinare una impossibilità a funzionare, o che minaccino in modo evidente la compattezza della Sezione o del Settore stessi, il Consiglio Nazionale potrà usare la procedura prevista al precedente punto 6..

8. Il Consiglio Nazionale, quando gli organismi direttivi di una Sezione Provinciale, di una Federazione Regionale  o di un Settore Nazionale assumono, al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione esterna, posizioni che provochino diffamazione al Sindacato e che comportino il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, ovvero assumano posizioni comunque ritenute inconciliabili con la politica sindacale deliberata dagli Organi Statutari, dopo aver esperito tutte le indagini ritenute necessarie, potrà deliberare il commissariamento della Sezione, della Federazione o del Settore e la nomina di un Commissario che avrà sei mesi di tempo per ripristinare, con specifico mandato, la normalità statutaria. Entro la scadenza del detto termine, il Commissario dovrà indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività ed imparzialità.

9. Ai Commissari di cui ai commi precedenti sono attribuite tutte le funzioni in capo al Segretario Provinciale, al Segretario Regionale o al Segretario di Settore, ivi compresa la possibilità di nominare collaboratori che rappresentino la FIMMG anche nei rapporti con le sedi istituzionali.

10. Avverso la delibera che dispone il Commissariamento della Sezione Provinciale, Federazione Regionale o del Settore, i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, della Federazione o dei Settori oggetto del provvedimento o i singoli iscritti degli stessi, hanno la possibilità di ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il perentorio termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione di adozione della delibera. La proposizione del ricorso, che dovrà essere discusso nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento attuativo, non sospende l’esecutorietà della delibera.

 

Articolo 13 - Il Consiglio Generale Nazionale - Criteri operativi

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente per iniziativa del Segretario Generale Nazionale o su deliberazione della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali in regola con il versamento delle quote.

2. Nel Consiglio Nazionale si vota normalmente per alzata di mano dei presenti.  Il voto può altresì essere espresso, in modo palese o segreto, per peso elettorale dei componenti il Consiglio Nazionale, secondo le indicazioni di cui al successivo comma 3. Nel caso in cui la mozione riguardi singole persone si vota in urna con voto segreto.

3. Nel caso in cui almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto lo richieda il Consiglio Nazionale vota nel seguente modo: ciascun componente ha diritto a un voto; i Segretari Provinciali Generali e i Segretari Nazionali di Settore o i loro delegati hanno diritto, inoltre, a un numero di voti calcolati con i criteri del precedente art. 8 punto 5; le singole Sezioni Provinciali possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale o da rappresentanti di altra Provincia, con la limitazione che ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Nazionale non può avere più di due deleghe mentre il rappresentante regionale può avere la delega di parte o di tutte le Province della propria Regione. Il voto così espresso sarà segreto e in urna qualora la metà più uno dei presenti si esprima in tal senso.

4. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione se presenti la metà più una delle Sezioni Provinciali e/o dei Settori Nazionali che rappresentino la metà più uno degli iscritti.

5. La riunione è valida in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo delle Sezioni Provinciali e/o dei Settori Nazionali che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

 

Articolo 14 – L’Esecutivo Generale Nazionale

1. L’Esecutivo Generale Nazionale è l’organo operativo, in aderenza agli indirizzi congressuali e alle delibere del Consiglio Nazionale.

2. L’Esecutivo Nazionale è composto da:

a)       Il Presidente Nazionale

b)       il Segretario Generale Nazionale;

c)       due Vice Segretari Generali Nazionali, di cui uno Vicario;

d)       il Segretario Generale Amministrativo

e)       il Segretario Generale Organizzativo

3. Il Segretario Generale Nazionale ha facoltà di nominare un proprio segretario, che partecipa all’esecutivo nazionale..

4. Il Segretario Generale Nazionale, nel corso del mandato, potrà sfiduciare singoli componenti dell’Esecutivo Generale Nazionale e comunicare  il  nominativo del sostituto al primo Consiglio Nazionale utile, salva la successiva ratifica prevista all’art. 8, n. 17, lett. d).

5. Il Segretario Generale Amministrativo assume le funzioni di Tesoriere ed amministra i fondi ed il patrimonio del Sindacato ed è responsabile della cassa; provvede alla riscossione delle entrate dovute ed è responsabile dei pagamenti e della loro legittimità. Predispone il rendiconto consuntivo annuale e propone al Consiglio Nazionale gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo.

6. L’Esecutivo Generale Nazionale assume le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Generale Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Sindacato nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale.

7. L’Esecutivo Generale Nazionale deferisce per giustificati e urgenti motivi al Collegio dei Probiviri Nazionale i membri di Organi Direttivi, ritenuti responsabili di violazioni, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

 

Articolo 15 – La Segreteria Nazionale Generale

1. La Segreteria Nazionale è composta da:

a)      Esecutivo Generale Nazionale

b)      Segretari Nazionali di Settore

c)       Segretari Generali Regionali

2. Sono membri di diritto della Segreteria Nazionale, a condizione di essere ancora iscritti al Sindacato gli ex Presidenti e gli ex Segretari generali nazionali, con almeno 20 anni consecutivi di esercizio nella carica.

3. La Segreteria Generale Nazionale è convocata dal Segretario Generale Nazionale per propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dell’insieme dei componenti di cui al comma 1, punti b) e c), del presente articolo.

4. La  Segreteria Generale Nazionale esercita in via esclusiva i seguenti compiti:

a)       Contribuire all’elaborazione della linea politica del Sindacato in aderenza agli indirizzi congressuali e del Consiglio Nazionale

b)       Approvare gli Statuti delle Sezioni Regionali e Provinciali Generali e di Settore e le loro modifiche, sulla base del giudizio di congruità con il presente Statuto

c)       Deliberare le nomine agli organismi controllati e partecipati della FIMMG

d)       Monitorare e verificare l’attività dei suddetti organismi

e)       Svolgere funzione di coordinamento con i Settori

f)         Proporre al Consiglio Nazionale, per la successiva approvazione, i regolamenti previsti dal presente Statuto

g)       Individuare, su proposta del Segretario Generale Nazionale, specifici settori operativi che verranno affidati ad uno o più responsabili.

 

Articolo 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. È costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale a norma dell'art. 8, punto 16, lett. e) e f).

2. Alla prima riunione successiva alla nomina i tre membri effettivi eleggono, al loro interno, il Presidente del Collegio.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare la regolarità finanziaria dell'amministrazione e della contabilità del Sindacato e la consistenza di cassa. Per l’espletamento dei propri compiti, il Collegio dei Revisori dei Conti può esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione finanziaria

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sull'esame del conto consuntivo entro 15 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

5. Un membro effettivo può essere sostituito, in ogni occasione, da uno dei due membri supplenti con priorità per quello più anziano.

6. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro effettivo, il Consiglio Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con uno dei due membri supplenti.

 

Articolo 17 - Il Collegio dei Probiviri

1.È composto da 9 membri, cinque eletti dal Congresso Nazionale Ordinario e quattro, in rappresentanza dei Settori, eletti secondo le modalità previste dall'art. 21, punto 2, lett. b) e f).

2. Entro 8 giorni dalla sua elezione il Collegio dei Probiviri eleggerà nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

3. Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esaminare ed a giudicare, in unico grado, tutti i comportamenti ritenuti contrari al presente Statuto, o comunque contrari agli interessi ed alla politica della FIMMG, eventualmente commessi dagli iscritti componenti la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale, le Segreterie e i Consigli Regionali e dagli iscritti che ricoprono la carica di componente del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali, applicando le  relative sanzioni.

4. Le sanzioni comminabili sono:

-         ammonizione,

-         biasimo scritto,

-         destituzione dalla carica,

-         sospensione da uno a sei mesi dalla facoltà di esercizio di iscritto,

-         espulsione dal Sindacato.

In caso venga comminata l’espulsione dal Sindacato, il soggetto colpito dal provvedimento non potrà richiedere di essere nuovamente iscritto prima che siano trascorsi due anni dalla data della pronuncia.

5. Il Collegio dei Probiviri esamina, in secondo grado, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari comminati dall’analogo organo provinciale, la cui efficacia rimane sospesa fino alla pronuncia nel merito del ricorso.

6. Il Collegio dei Probiviri è altresì investito dei ricorsi presentati dai componenti dei Consigli Direttivi o degli iscritti la cui Sezione Provinciale o Settore Nazionale sia stata commissariata, secondo quanto previsto dal precedente art. 12, n. 10 e dei ricorsi avverso la regolarità delle elezioni svolte presso le Sezioni Provinciali

7. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni del Collegio o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Collegio, il Consiglio Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti per il Collegio.

8. Le procedure e le modalità necessarie per instaurare, discutere e decidere il procedimento disciplinare verranno stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

 

Articolo 18 - Durata delle Cariche

1. Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto durano quattro anni dalla rispettiva elezione. Tre assenze consecutive e ingiustificate alle riunioni degli organismi ai quali si è eletti o nominati, comportano la decadenza da qualsiasi carica elettiva.

 

Articolo 19 – Quote ed Elenchi degli Iscritti

1. La quota nazionale per ciascun iscritto consiste in un contributo percentuale calcolato sull’importo lordo dei compensi relativi alla quota fissa prevista nell’ACN per l’attività professionale convenzionata o dipendente percepita per ciascun settore di attività.

2. L’entità della quota percentuale di cui al comma precedente è stabilita dal Consiglio Generale Nazionale.

3. La quota nazionale può essere versata dalle Sezioni Provinciali con due alternative diverse modalità:

a)      affidando al Segretario Amministrativo Nazionale Generale l’incarico di dare alle Aziende sanitarie, che operano le trattenute, specifico mandato di pagamento diretto delle stesse alla Tesoreria nazionale;

b)      provvedendo, in proprio, al periodico versamento dell’importo alla Tesoreria Nazionale. In questo secondo caso, i versamenti dovranno essere accompagnati da idonea documentazione probatoria della correttezza del prelievo della quota associativa.

4. Le quote relative ad attività di Assistenza primaria saranno riscosse dal Segretario Amministrativo Generale Nazionale, mentre quelle relative ad attività di Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e Dirigenza Medica Territoriale nonché di Formazione saranno riscosse dai rispettivi Segretari Amministrativi Nazionali di Settore.

5. Nel caso in cui le Sezioni optino per la riscossione della quota ed il successivo versamento alla Tesoreria nazionale, tali versamenti devono essere effettuati entro i 60 giorni successivi alla corresponsione delle quote o con frequenza concordata con il Segretario Amministrativo Generale Nazionale e approvata dall’Esecutivo Nazionale Generale

6. Le Sezioni Provinciali che avranno optato per il pagamento diretto ed al momento del voto risultassero morose non hanno diritto al voto nelle assemblee nazionali e regionali.

7. I Settori Nazionali contribuiscono alle spese generali del Sindacato con un contributo percentuale alle entrate di loro competenza determinate dal comma 1 del presente articolo. L’entità della percentuale è stabilita dal Consiglio Nazionale Generale su proposta concertata fra il Segretario Amministrativo Generale Nazionale e i Segretari Nazionali dei Settori.

8. La quota dovuta dall’iscritto alle Sezioni Provinciali è determinata in misura percentuale. Le Sezioni provinciali potranno, in aggiunta, prevedere una quota fissa per iscritto.

9.La quota dovuta dalle Sezioni Provinciali alle Federazioni Regionali è determinata in misura percentuale.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo verranno definite da apposito regolamento approvato ai sensi statutari.

  

TITOLO IV
Organi nazionali di Settore

Articolo 20 – Il Consiglio Nazionale di Settore – Composizione

1. È il massimo organo nazionale deliberante del Settore ed è presieduto dal Presidente del Sindacato o dal suo delegato.

2. È composto da:

a)      il Presidente del Sindacato;

b)      il Segretario Nazionale del Settore;

c)       i componenti l’Esecutivo Nazionale del Settore;

d)      i Segretari Regionali del Settore, che possono delegare un loro rappresentante  purché membro dell'Esecutivo Regionale di Settore;

e)      i Segretari delle Sezioni Provinciali di Settore, che possono delegare un loro rappresentante purché membro del Consiglio Direttivo Provinciale;

f)         i Revisori dei Conti Nazionali e i Probiviri nazionali, senza diritto al voto.

Articolo 21 - Il Consiglio Nazionale di Settore - Funzioni e prerogative

1. Il Consiglio Nazionale di Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali, è l'organo direttivo, di guida e rappresentanza del Settore.

2. Il Consiglio Nazionale:

a)       discute e delibera sulla politica generale del Settore;

b)       elegge il Segretario Nazionale di Settore, l’Esecutivo Nazionale di Settore ed un componente del Collegio Nazionale dei Probiviri di cui al punto 1 dell’art. 17, con le modalità e i criteri previsti all’art. 8 punto 5.

c)       elegge i delegati al Congresso nazionale

d)       approva il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'esercizio successivo;

e)       decide i criteri dei rimborsi e l’entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Settore;

f)         deferisce al Collegio dei Probiviri i membri di organi direttivi del Settore, ritenuti responsabili di violazioni, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

3. Il Consiglio Nazionale, nei casi ritenuti necessari, può esprimere, con la maggioranza del 50% dei voti rappresentati più uno, la propria sfiducia nei confronti del Segretario Nazionale di Settore; in tal caso, il Presidente ha l’obbligo di convocare un Consiglio Nazionale Straordinario, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Segretario e dell’Esecutivo.

4. Con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, il Consiglio Nazionale di Settore potrà esprimere la sfiducia nei confronti di singoli componenti l’Esecutivo di Settore; in tal caso, il Presidente ha l’obbligo di convocare un Consiglio Nazionale Straordinario, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Componente l’Esecutivo.

 

Articolo 22 - Il Consiglio Nazionale di Settore - Criteri operativi

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente per iniziativa del Segretario Nazionale di Settore o su deliberazione della Segreteria Generale Nazionale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali di Settore in regola con il versamento delle quote.

2. Nel Consiglio Nazionale di Settore si vota normalmente per alzata di mano dei presenti. Nel caso in cui la mozione riguardi singole persone si vota in urna con voto segreto.

3. Nel caso in cui almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto lo richieda il Consiglio Nazionale di settore vota nel seguente modo: ciascun componente ha diritto a un voto; i Segretari Provinciali di Settore o i loro delegati hanno diritto, inoltre, a un numero di voti calcolati con i criteri del precedente art. 8 punto 5. Le singole Sezioni Provinciali possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale di Settore o da rappresentanti di altra Provincia, con la limitazione che ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Nazionale non può avere più di due deleghe mentre il rappresentante regionale può avere la delega di parte o di tutte le Province della propria Regione.. Il voto così espresso sarà segreto e in urna qualora la metà più uno dei presenti si esprima in tal senso.

4. Le riunioni del Consiglio Nazionale di Settore sono valide in prima convocazione se presenti la metà più una delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino la metà più uno degli iscritti.

5. La riunione è valida in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

 

Articolo 23 – La Segreteria Nazionale e l’Esecutivo Nazionale di Settore

1. Il Consiglio Nazionale di Settore è convocato, in seduta elettiva, ogni 4 anni, contestualmente al Congresso Nazionale Ordinario, dal Presidente del Sindacato e procede alla elezione dell'Esecutivo Nazionale di Settore composto dal Presidente e dai seguenti membri eletti:

a)      il Segretario Nazionale di Settore;

b)      due Vice Segretari Nazionali di settore, di cui uno Vicario su indicazione del Segretario Nazionale di Settore;

c)       un Segretario con funzioni amministrative ed un Segretario con funzioni organizzative.

2. Ciascun Segretario Nazionale di Settore può invitare alle riunioni della propria Segreteria Nazionale i Segretari Nazionali degli altri Settori.

3. La Segreteria Nazionale di Settore è costituita dai componenti l'Esecutivo di Settore e dai Segretari Regionali in carica dei rispettivi Settori.

4. Fa parte di diritto della Segreteria Nazionale di Settore il Segretario Generale Nazionale.

5. È in facoltà della Segreteria Nazionale di Settore individuare specifici Settori Operativi che verranno affidati ad uno o più responsabili di Settore che possono essere membri del Consiglio Nazionale di Settore o membri cooptati per particolare competenza tecnica.

6. È in facoltà del Segretario Nazionale di Settore nominare un proprio Segretario che fa parte dell’Esecutivo

7. L’Esecutivo Nazionale di Settore è l'organo operativo del Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali, della Segreteria Nazionale Generale e del Consiglio Nazionale di Settore.

8. Le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del Sindacato sono assunte dall'Esecutivo di Settore nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale di Settore.

 

Articolo 24 - Il Segretario Nazionale di Settore

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 in materia di poteri del Segretario Generale Nazionale, il Segretario Nazionale di Settore ha la rappresentanza del Settore della FIMMG e coordina l'attività della Segreteria Nazionale di Settore. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Segretario Nazionale di Settore, cui il Segretario Nazionale di Settore può delegare di volta in volta parte delle sue funzioni.

2. Il Segretario Nazionale di Settore dispone della firma sociale secondo quanto previsto all’art.10, punto 2.

 

SECONDA PARTE

TITOLO V

Gli organi periferici della Federazione

La Federazione Regionale FIMMG

 

Articolo 25 - Il Segretario Generale Regionale

1. Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza  del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono a livello Regionale. Dispone della firma sociale.

2. Il Segretario Generale Regionale delega ai Segretari Regionali dei Settori, la firma sociale per gli affari correnti inerenti il Settore di competenza.

3. Il Segretario Generale Regionale dispone in proprio della firma in occasione della stipula delle convenzioni e/o dei contratti regionali, ma Segretari Regionali dei Settori, partecipano attivamente alle trattative per la stipula di tali accordi. Per procedere alla sottoscrizione degli accordi inerenti i settori è obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Regionali dei Settori sopra citati.

 

Articolo 26 - L'Assemblea Regionale Generale

1. L'Assemblea Regionale Generale è costituita dai Consiglieri Regionali e tutti i componenti dei Consigli Provinciali di tutte le Province

2. L'Assemblea Regionale Generale cura l'informazione sullo stato di attuazione degli accordi a livello regionale. Si riunisce su convocazione del Segretario Generale Regionale ed in seduta straordinaria, sempre su convocazione del Segretario Generale Regionale o su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Regionale Generale o di un terzo dei membri dell'Assemblea.

3. L’Assemblea Regionale delibera sulle  modifiche dello Statuto Regionale che dovranno essere sottoposte al parere ed all’approvazione della Segreteria Nazionale, come previsto dagli artt. 5 e 15 del presente Statuto.

4. L’Assemblea Regionale Generale elegge, ove previsto, il Presidente Regionale Generale

 

Articolo 27 - Il Consiglio Regionale Generale

1. Il Consiglio Regionale Generale è espressione delle Sezioni Provinciali e dei Settori Regionali.

2. Esso è composto da:

a)      7 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 3;

b)      11 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 5;

c)       15 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 8;

d)      21 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è 9 o superiore.

3. Ogni quattro anni, o anche anticipatamente se in prossimità del rinnovo delle cariche elettive regionali, il Segretario Regionale Generale, su indicazione del Consiglio Regionale Generale e sulla base dei dati sul numero degli iscritti di ciascuna sezione provinciale forniti dalla Segreteria Amministrativa Nazionale Generale, comunicherà a ciascuna Sezione Provinciale il numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovrà designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale Generale.

4. L'indicazione di cui sopra avverrà seguendo i sotto elencati criteri:

a)      ogni Sezione Provinciale dovrà essere rappresentata almeno da un Consigliere, in questo caso sarà il Segretario della Sezione o un suo delegato;

b)      ogni Sezione Provinciale non potrà essere rappresentata nel Consiglio Regionale con più della metà dei componenti il Consiglio stesso, fatto salvo il caso che nella Regione vi siano due sole Sezioni Provinciali. I membri di diritto previsti al successivo punto 5 prima parte, in ogni caso, non vengono computati quali rappresentanti della provincia di appartenenza.

c)       il numero complessivo dei Medici iscritti alle Sezioni Provinciali della Regione sarà diviso, rispettivamente, per 7, per 11, per 15 o per 21, secondo quanto stabilito nel 2º comma del presente articolo; tale numero sarà definito dalla somma delle medie aritmetiche degli iscritti, nell’ultimo quadriennio, alle sezioni provinciali in regola con il versamento delle quote sociali alla tesoreria nazionale in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 8 comma 7 della prima parte del presente Statuto;

d)      il quoziente così ottenuto sarà preso quale divisore della media dell’ultimo quadriennio dei Medici iscritti a ciascuna Sezione Provinciale, come normato al precedente punto 3. L'ulteriore quoziente determinerà il numero dei Consiglieri che ciascuna Sezione Provinciale avrà diritto a designare quali propri rappresentanti nel Consiglio Regionale di Settore;

e)      qualora con le operazioni, di cui alle lettere precedenti, non si assegnassero tutti i posti disponibili, questi saranno assegnati alle Sezioni con maggiori resti;

f)         i Consiglieri da eleggere nel Consiglio Regionale Generale debbono comunque essere Consiglieri delle rispettive Sezioni Provinciali;

g)      Nelle regioni in cui sia presente una unica Sezione Provinciale o una unica Provincia, il Consiglio Regionale Generale sarà coincidente con il consiglio della Sezione Provinciale.

5. Fanno parte a pieno titolo del Consiglio Regionale Generale i Segretari Regionali di Settore della Regione stessa.

Fanno parte di diritto del Consiglio Regionale Generale, senza diritto di voto, i membri della relativa Regione eletti alle cariche nazionali.

6. Il Consiglio Regionale Generale elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Segretario Generale Regionale, uno o più Vice Segretari Regionali di cui uno Vicario, ed un Tesoriere che costituiscono l'Esecutivo Regionale, e tre Revisori dei Conti più un supplente.

7. Il Segretario Generale Regionale deve essere candidato da almeno un terzo dei Consiglieri Regionali. Può essere candidato ed eletto a Segretario Generale Regionale, un Componente del Consiglio Generale Regionale.

8. Nel Consiglio Regionale Generale le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti. Normalmente si vota per alzata di mano. Quando la decisione riguarda singoli nominativi il voto deve essere segreto ed espresso in urna.

9. Il Consiglio Regionale Generale può prevedere, in piena autonomia, la partecipazione ai propri organismi direttivi di esponenti di altre associazioni di medici di medicina generale regionali, purché iscritti alla FIMMG.

10. Il Consiglio Regionale Generale cura:

a)      l'attuazione della politica sindacale a livello regionale secondo le linee programmatiche nazionali e stipula gli accordi demandati dall’ACN a livello di trattativa regionale;

b)      l'organizzazione delle Sezioni nelle Province ove non siano costituite;